LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 24-11-2001
REGIONE CAMPANIA

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA

SPECIALE
del 29 novembre 2001

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18  

Allegato 1:
Allegato  

Allegato 2:
Allegato  

Allegato 3:
Allegato  

Allegato 4:
Allegato  

Allegato 5:
Allegato  

Allegato 6:
Allegato  

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

CAPITOLO III

NORME COMUNI

ARTICOLO 9

 

ADEMPIMENTI  AMMINISTRATIVI
1. L’autorizzazione   amministrativa   all’esercizio   delle    
strutture 
ricettive extralberghiere di cui alla presente Legge è concessa 
dal Comune, previa istruttoria nella quale viene acquisita la 
seguente documentazione:
a) domanda prodotta dall’interessato, contenente le generalità 
complete del richiedente, la denominazione dell’esercizio e la 
sua ubicazione;
b) planimetria dell’immobile con l’indicazione dell’uso a cui 
sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all’albo; 
c) relazione tecnico descrittiva a cura del tecnico che ha firmato 
la planimetria nella quale si certifichi la conformità 
dell'immobile alla normativa urbanistica;
d) certificato di iscrizione del titolare o del gestore o del 
preposto al registro delle imprese turistiche previsto dalla 
normativa vigente, di data non anteriore a tre mesi rispetto a 
quella indicata nella domanda; in caso di società, certificato di 
iscrizione del legale rappresentante o di un preposto 
appositamente delegato, limitatamente agli affittacamere, alle 
case per vacanze in forma imprenditoriale, alle case per ferie, 
agli ostelli per la gioventù, alle attività ricettive in case rurali;
e) atti comprovanti la disponibilità dei locali;
f) perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la 
conformità alla normativa antincendio prevista per gli esercizi 
ricettivi con meno di venticinque posti letto;
g) ove necessario ai sensi delle vigenti disposizioni, certificato 
di prevenzione incendi; 
h) regolamento interno della struttura, da esporre all’ingresso 
dell’immobile ed in ogni camera, limitatamente agli ostelli per 
la gioventù, alle case per ferie ed alle case religiose di 
ospitalità;
i) per i rifugi di montagna, la relazione tecnica dovrà essere 
integrata da un prospetto esterno che fornisca indicazioni 
sull’altitudine della località, tipo di costruzione e vie di accesso 
ed inoltre dichiarazione del custode della conoscenza dei 
luoghi ed in particolare delle vie di accesso al rifugio, ai rifugi 
limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini e della conoscenza 
delle cognizioni necessarie per effettuare un intervento di primo 
soccorso.
2. L’autorizzazione per le aziende  ricettive di cui alla presente 
Legge, 
ad esclusione delle case e appartamenti per vacanza, può 
comprendere la somministrazione di cibi e bevande 
limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché a coloro che 
possono utilizzare le strutture in conformità alle finalità sociali 
delle stesse.
3. Il  Comune  provvede,  entro  sessanta  giorni dalla data di 
ricezione 
della domanda, al rilascio dell’autorizzazione per le attività 
ricettive di cui alla presente Legge, dopo aver accertato che:
a) sussistano i requisiti soggettivi, previsti dalla normativa 
vigente, relativi al titolare e agli eventuali rappresentanti;
b) sussistano i requisiti igienico - sanitari e di sicurezza, 
nonché quelli relativi all’abbattimento delle barriere 
architettoniche,  previsti dalle norme vigenti;
c) sussistano le ricevute comprovanti il pagamento delle tasse 
previste dalle norme vigenti.
4. Gli  esercizi  ricettivi  di  nuova  istituzione,  o  quelli che 
intendono 
cambiare denominazione, non possono assumere 
denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già 
esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe 
alle aziende cessate  deve esservi formale autorizzazione del 
titolare dell’azienda cessata.

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